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Tribunale di Bologna > Appalto e Subappalto
Data: 08/03/2011
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: S. MAURO + ALTRI /PIETRO MAZZONI AMBIENTE SPA E TRENITALIA SPA
RECUPERO CREDITI DI LAVORO – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COMMITTENTE – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL’APPALTATORE –INTERRUZIONE DEL PROCESSO – ESCLUSIONE .- IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO NEI CONFRONTI DELL’APPALTATORE E PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI C


Art. 1218 c.c.

Art. 1676 c.c.

Art. 29, secondo comma, D.LGS. 276/2003

Art. 35, comma 34 D.LGS. 223/2006

D.LGS. 270/1999

 

Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso di un gruppo di lavoratori per il recupero di alcuni emolumenti retributivi proposto nei confronti del datore di lavoro, nonché della società committente dell’appalto presso cui i dipendenti erano adibiti nel corso dei rapporti di lavoro.

La committente si costituiva eccependo, nel merito, la mancata prova dell’adibizione all’appalto dei lavoratori ed eccependo altresì che in applicazione dell’art. 35, comma 34 del d.lgs. 223/2006, l’eventuale condanna dell’appaltante aveva ad oggetto i crediti al netto delle ritenute fiscali di legge

Alla prima udienza, in sede di verifica della regolarità della notificazione del ricorso alla Pietro Mazzoni Ambiente spa, non costituitasi in giudizio, emergeva che tale società era stata posta in amministrazione straordinaria.

Alla successiva udienza le parti precisavano le conclusioni. La committente chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo a fronte dell’intervenuta amministrazione straordinaria, mentre i lavoratori chiedevano l’accoglimento della domanda nei confronti della sola committente, previa eventuale separazione della causa ai sensi dell’art. 103, secondo comma c.p.c., e l’interruzione del giudizio nei confronti della Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a.

Il Giudice premette anzitutto che “è pacifico che la causa interruttiva ha colpito la Pietro Mazzoni Ambiente spa, la quale, dunque, è l’unico soggetto legittimato a dolersi dell’eventuale irrituale continuazione del processo, nonostante il sopravvenire della procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria”.  Quindi richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui “in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria deve distinguersi (…) tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (...) oppure costitutive (...) e le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro. Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde nella procedura considerata (...) non opera la vis attractiva del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo” (Cass. 27679/2008; Cass. 5699/04; 15447/2000; 8635/1996; 162/1991). Applicando tali principi al caso in esame, con la sentenza in commento, il Giudice  dichiara “la temporanea improponibilità delle domande di condanna (…) contro la Pietro Mazzoni Ambiente spa, in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in via amministrativa, davanti al commissario liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo

Nel merito il Giudice ritiene provati documentalmente sia l’ininterrotto svolgimento delle prestazioni lavorative nell’ambito dell’appalto di Trenitalia, sia il rispetto del termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003.

Con la sentenza viene infine accolta l’eccezione della committente secondo cui la solidarietà passiva prevista dal citato art. 29, comma secondo va limitata soltanto agli importi afferenti i trattamenti retributivi dovuti al netto delle imposte, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 34 del d.lgs. 223/2006. Pertanto - conclude il Giudice - la condanna dell’appaltatrice va “emessa sugli importi dovuti ai lavoratori ..al netto delle ritenute fiscali di legge”.